Ne avevo accennato giorni fa, dopo aver letto velocemente i 5 quesiti del referendum. Quattro erano chiarissimi, erano pura questione ideologica e nient’altro. Quello sulla sicurezza negli appalti però non mi era chiaro e la cosa grave è che in qualche modo è materia mia, per questo la mia perplessità era grande.
L’ho letto e riletto e purtroppo non posso aver dubbi, l’abrogazione consiste solo nell’eliminare il termine “solidale”.
Partiamo dall’inizio, ovvero dall’Art.26, croce e delizia ormai da anni per ogni impresa e per ogni committente. Croce non per le responsabilità ma per l’enormità di burocrazia, carta sprecata, costosissime certificazioni da parte di consulenti ormai ricchissimi, ma all’atto pratico totalmente inutili.
Per illustrare in modo sintetico cos’è l’art. 26, mi faccio aiutare dalla AI.
Cosa deve fare un committente (pubblico o privato) per tutelarsi efficacemente e ridurre il rischio sia di responsabilità solidale che diretta (allargata) in materia di sicurezza sul lavoro, soprattutto negli appalti.
✅ Check-list per il committente: come tutelarsi
🔹 1. Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore
- Acquisire:
- Certificato DURC (regolarità contributiva)
- Documentazione attestante l’esperienza e le capacità tecniche (es. SOA nei lavori pubblici)
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
- Elenco e formazione dei lavoratori impiegati
👉 Obbligo previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008
🔹 2. Redazione e condivisione del DUVRI (se necessario)
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
- Obbligatorio per appalti in ambienti di lavoro non edili (uffici, scuole, ospedali, ecc.)
- Serve a valutare e prevenire i rischi derivanti da interferenze tra diverse attività.
🔹 3. Nomina del Coordinatore per la Sicurezza (nei cantieri edili)
- CSP (Coordinatore in fase di progettazione)
- CSE (Coordinatore in fase di esecuzione)
👉 Obbligatori se ci sono più imprese esecutrici. Il CSE deve:
- Verificare l’attuazione delle misure del PSC
- Sospendere i lavori in caso di gravi violazioni
🔹 4. Vigilanza attiva sull’esecuzione dell’appalto
- Non basta nominare un coordinatore: il committente deve:
- Ricevere e verificare relazioni periodiche
- Pretendere la sospensione dei lavori in caso di rischio grave
- Assicurarsi che i subappalti siano autorizzati e rispettino gli stessi obblighi
👉 La vigilanza deve essere concreta, non solo formale.
🔹 5. Clausole contrattuali chiare e vincolanti
- Inserire clausole di:
- Rispetto rigoroso delle normative sulla sicurezza
- Obbligo di aggiornare il DUVRI/PSC
- Facoltà di risoluzione immediata in caso di violazioni gravi
- Obbligo assicurativo (RCT e infortuni)
🔹 6. Tracciabilità e archiviazione
- Tenere documentazione completa di:
- Verifiche iniziali
- Riunioni di coordinamento
- Rapporti del CSE
- Eventuali sanzioni o sospensioni
- Interventi correttivi attuati
👉 In caso di infortunio o ispezione, la documentazione è cruciale per dimostrare l’adempimento dei propri obblighi.
🔒 Conclusione
Un committente è tutelato solo se ha adottato misure concrete, documentate e coerenti con la normativa. La delega non lo esonera automaticamente da responsabilità, soprattutto se il rischio era prevedibile o segnalato.
Adesso, veniamo al punto. Il referendum abroga l’articolo in questione, ovvero il termine solidale. Vediamo la differenza fra prima e dopo.
- Responsabilità solidale di appaltanti e committenti
Questa forma di responsabilità già esiste in vari ambiti, ad esempio per retribuzioni, contributi previdenziali o obblighi di sicurezza.
Solidale significa che sia l’appaltatore che il committente possono essere chiamati a rispondere insieme per eventuali violazioni, e il lavoratore o l’ente può agire contro entrambi.
- Base normativa: Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (per retribuzioni e contributi).
- Effetto: Se un lavoratore subisce un danno per violazione della normativa sulla sicurezza, può chiedere il risarcimento sia all’appaltatore che al committente, anche se il committente non ha avuto un ruolo diretto nella violazione.
- Allargamento della responsabilità al committente
Qui non si tratta di responsabilità solidale con qualcun altro, ma di attribuire direttamente al committente obblighi e colpe che, originariamente, spettavano solo all’appaltatore o ad altri soggetti della filiera.
- Esempio: Se prima solo il datore di lavoro (appaltatore) era tenuto a garantire la sicurezza dei lavoratori, con l’allargamento della responsabilità si stabilisce che anche il committente è tenuto a vigilare attivamente sull’adozione delle misure di sicurezza, e può essere considerato direttamente responsabile di omissioni o negligenze.
- Conseguenze: Il committente può incorrere in sanzioni penali o civili dirette, anche senza dover accertare prima la responsabilità dell’appaltatore.
Allora, in conclusione, vi rendete conto della follia?
Due esempi a caso? 1) Un’azienda che commissiona la costruzione di un edificio dove lavorano 100 operai per non rischiare la galera deve mettere in cantiere altri 100 dipendenti per sorvegliare singolarmente ogni operaio che lavora.
Il problema è che un qualsiasi Landini, a cui non farei fare nemmeno la lista della spesa, in questo paese ha più potere di un intero governo.
Vorrei chiedere sia agli analfabeti che mi dicono che è obbligatorio votare sia a quelli che con orgoglio scrivono di votare 5 Sì, se effettivamente sanno cosa votano. Perché vedete io su questo articolo potrei scrivere altre 50 pagine sulle possibili conseguenze negative. Chi vota, che ne sa?